
La risposta integrale del sottosegretario alla Salute. "Ringrazio gli interroganti per il quesito posto e, al riguardo, mi preme innanzitutto rappresentare che le informazioni relative alla struttura citata e alle prestazioni erogate dalla medesima sono reperibili a livello regionale e il Ministero della Salute è in attesa di riscontro ad una nota inviata in tal senso.
Tanto premesso, faccio preliminarmente presente che nel nostro ordinamento l'assistenza sanitaria di base è garantita a tutti i cittadini nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, attraverso medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale in possesso di specifici requisiti ed il cui rapporto di lavoro è disciplinato da Accordi collettivi nazionali di lavoro.
La convenzione – cui possono accedere esclusivamente i medici in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per il titolo di medico di base – garantisce la possibilità di assicurare al cittadino l'assistenza sanitaria di base ottenendo prestazioni e certificazioni previste e riconosciute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
Ciò premesso, ricordo che l'accordo collettivo nazionale (Acn) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successivi – triennio 2019-2021 – sancito con Intesa Stato regioni Rep. atti n. 51/CSR del 4 aprile 2024 – regola, sotto il profilo economico e giuridico, l'esercizio delle attività professionali dei medici di medicina generale convenzionati con le Aziende sanitarie nell'ambito e nell'interesse del Servizio sanitario nazionale.
In particolare, l'articolo 21 del predetto Acn, disciplina il regime delle incompatibilità dell'incarico di Mmg.
Tra le cause di incompatibilità ritengo importante ricordare:
a) la titolarità di ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
b) l'esercizio di altre attività che possano configurare conflitto di interessi con il Servizio sanitario nazionale;
c) lo svolgimento di attività di medico specialista ambulatoriale accreditato con il Servizio sanitario nazionale;
d) lo svolgimento di attività di specialista ambulatoriale interno, veterinario ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) o di pediatra di libera scelta.
Analogamente, l'articolo 28 del medesimo Acn, disciplina la possibilità per i Mmg di svolgere attività libero-professionale di fuori dell'orario di servizio, dandone comunicazione all'Azienda sanitaria, purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei propri compiti convenzionali, ivi compresi quelli riferiti all'attività all'interno della Aggregazione funzionale territoriale".