
In merito al dibattito sulla dipendenza dei medici di medicina generale non andrebbe dimenticato di evidenziare che a legislazione vigente mancano i presupposti giuridici per cambiarne la natura.
I rapporti di lavoro dei medici di medicina generale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali (Acn 2024) ai sensi dell’art.8 del D.Lgs n.502/1992. Per costante giurisprudenza hanno natura giuridica di rapporti di lavoro autonomo libero-professionale (art. 2.222 Cc), caratterizzati da una collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato che si definisce di para-subordinazione (art. 409 Cpc) come ha chiarito la Corte Costituzionale con sentenza n.157/2019 e la Cassazione sezione lavoro con sentenza n.6294/2020.
Pertanto secondo l’interpretazione della legge data dalla Cassazione a Sezioni Unite già con sentenze n. 16219/2001 e n.813/1999, i rapporti tra Aziende Sanitarie e medico convenzionato sono disciplinati da un contratto di diritto privato per cui l’azienda non può esercitare alcun potere autoritativo sul medico convenzionato all'infuori di quello di sorveglianza sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali previsto ora dall’Acn 2024. Quindi a norme vigenti è escluso il passaggio alla dipendenza del medico di medicina generale e il suo assoggettamento al potere direttivo aziendale proprio dei medici dipendenti ai sensi dell’art. 15 comma 6 del D.Lgs 502/1992.
Il rapporto di lavoro stipulato mediante un contratto di lavoro autonomo costituito da una collaborazione coordinata e continuativa, oltre a non poter contenere obblighi propri del lavoro subordinato, non può neppure essere convertito in un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, secondo i principi esposti nelle ordinanze n.4360/2023 e n. 9.591/2017 della Cassazione Civile sez. Lavoro.
La qualificazione nominale del contratto di lavoro autonomo esclude l’assoggettamento di fatto del medico al potere direttivo del datore di lavoro che è proprio solo del lavoro subordinato (art.2094 Cc) del medico dipendente (Cass sez.Lavoro n.6294/2020). Infatti, l’elemento caratterizzante del rapporto di lavoro subordinato è rappresentato dall’assoggettamento di fatto del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con limitazione della sua autonomia (Corte Costituzionale n.76/2015; Cass. Lav n.20903/2020) e dal suo inserimento nella organizzazione aziendale (Cass. Lav. n. 7024/2015).
Inoltre, il rapporto di lavoro autonomo parasubordinato del medico convenzionato si instaura mediante una selezione per soli titoli, diversamente dal rapporto di lavoro dipendente pubblico subordinato (art. 2094 Cc) a cui il medico accede solo mediante pubblico concorso per esami e titoli ai sensi dell’art.97 Costituzione e dell’art.15 comma 7 del D.Lgs 502/1992 e con il requisito essenziale del possesso di una specializzazione universitaria specifica per il ruolo a concorso ai sensi del Dpr n. 483/1997 (Corte d’Appello Venezia, sez. lavoro, sentenza. n. 365 del 23 luglio 2015).
La trasformazione del rapporto di lavoro convenzionato del medico in rapporto di lavoro dipendente pubblico a tempo indeterminato non è consentita dalla legge in assenza di superamento di un pubblico concorso e in assenza del requisito ineludibile del possesso di una specializzazione universitaria attinente al ruolo, secondo la sentenza n.149/2010 della Corte Costituzionale nel rispetto dei principi disposti dall’at 97 della Costituzione, dal D.Lgs 502/92 e dal D. Lgs 165/2001.
Va rilevato che il corso regionale triennale di formazione specifica in medicina generale istituito con D.Lgs 368/1999 ai sensi della Direttiva 86/457/Cee e Direttiva 93/I6/Cee non è ancora equiparato ad una specializzazione universitaria, né è organizzato con un programma formativo omogeneo nazionale e un corpo docente reclutato con selezione trasparente per merito ad evidenza pubblica secondo i principi dell’art 97 Costituzione, D Lgs 165/2001 art.35 e 36 e del Dpr n 82/2023.
L’Acn prevale su accordi regionali o aziendali difformi secondo la sentenza n. 29137/2022 della Cassazione sez Lavoro. La Corte Costituzionale con sentenza n.157/2019 ha definito la natura di norma vincolante degli accordi collettivi nazionali (Acn) che hanno valore di legge tra le parti ai sensi dell’art. 1372 del codice civile il quale all’art 4 afferma “i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge”. Ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, come richiamato dall’art. 52, comma 27 della legge n. 289/2002, eventuali clausole degli Accordi regionali ed aziendali difformi rispetto all’Acnsono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite d’ufficio ai sensi degli articoli 1339 e 1419 del Codice Civile, come riconfermato dall’Acn2024 e dall’Acn 2022, art.3, comma 6.
A legislazione vigente mancano oltre ai presupposti giuridici anche quelli economici per il passaggio alla dipendenza dei medici di medicina generale. Nessun finanziamento adeguato è previsto a favore dei 37.000 medici di medicina generale per la loro eventuale onerosa assunzione con rapporto dipendente che implica il diritto a riconoscimento economico per ferie retribuite (art.36 Costituzione), assenze retribuite per malattie/infortunio/studio, tredicesima, trattamento di fine rapporto, uso gratuito di beni aziendali quali ambulatori, auto di servizio, strumentazione informatica, personale di ambulatorio, oneri di utenze, sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 81/2008 e smaltimento dei rifiuti degli ambulatori. Questi oneri ingenti non sono stati neppure preventivati.
Infine appare dubbio il valore assistenziale aggiunto del trasferimento centralizzato con funzioni incerte nelle Case di Comunità dei medici di medicina generale, sguarnendo di conseguenza la già carente rete capillare dagli ambulatori medici territoriali periferici di prossimità, a gradito accesso diretto in particolare per anziani e disabili con limitazioni alla mobilità , operante secondo i principi internazionali della dichiarazione Wonca 2022 e ai sensi dell’Acn 2024 con le Aggregazioni Funzionali Territoriali (Aft “funzionalmente collegate” alle sedi distrettuali delle Case di Comunità secondo il Dm 77/2022 .
Mauro Marin
Mmg ed ex Direttore Distretto Sanitario e Dipartimento Cure Primarie, Pordenone