ll 31 marzo con la fine dello stato di emergenza decade il termine imposto dal decreto del 30 dicembre 2020, inerente il rilascio degli estremi con il codice della ricetta dematerializzata al paziente via e mail, o in sms da presentare in farmacia. L'articolo 4 di tale decreto infatti consente all'utente del Ssn di ottenere le medicine comunicando al telefono alla farmacia i dati della ricetta elettronica ed il codice fiscale, o spedendoli via posta elettronica o allegando numero d'ordine o promemoria ricevuto dal medico tramite e-mail od estratto dal proprio fascicolo sanitario elettronico, oppure via sms o whatsapp.
Quindi dal 31 Marzo 2022 ammesso che non venga prorogato il decreto, le farmacie dovrebbero accettare solo ricette complete cartacee stampate con il vecchio sistema. Ma al momento la proroga non è contemplata e il ritorno a uno scenario che verosimilmente potrebbe differire da regione a regione o da Asl ad Asl diventa sempre più possibile.
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DECRETO 30 dicembre 2020 (G.U. Serie Generale n.11 del 15-01-2021)

ART. 4 PROMEMORIA DELLA RICETTA ELETTRONICA.
Modalita' di utilizzo presso le farmacie nella fase emergenziale
1. Fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'assistito che ha ricevuto la ricetta elettronica farmaceutica da parte del medico prescrittore con le modalita' di cui all'art. 1 dell'ordinanza PC n. 651/2020 puo' inoltrare gli estremi della ricetta alla farmacia prescelta.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, oltre alle modalita' previste all'art. 3 del presente decreto, l'assistito individua la farmacia e le comunica i dati della ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa e' intestata, secondo le seguenti modalita':
a) via posta elettronica, inviando in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure estratto dal proprio fascicolo sanitario elettronico, ovvero, inviando il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa e' intestata;
b) via sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il messaggio ricevuto dal medico di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'ordinanza PCn. 651/2020;
c) laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico il numero di ricetta elettronica, lo comunica alla farmacia con il codice fiscale a cui e' intestata la ricetta elettronica.
3. Oltre alle modalita' di cui al comma 2, restano ferme le iniziative per le persone piu' fragili tramite i servizi telefonici:
a) del Ministero della salute;
b) di ciascuna regione e provincia autonoma, eventualmente attivate.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la farmacia individuata per l'erogazione del farmaco, imposta la corrispondente ricetta elettronica nello stato di «presa in carico» nel SAC, anche tramite SAR, e provvede alla erogazione dei farmaci dandone informativa all'assistito per il ritiro presso la farmacia. Laddove possibile, la farmacia provvede a recapitare i farmaci all'indirizzo indicato dall'assistito in fase di richiesta telematica di erogazione farmaci.
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