L’ipotesi di Accordo collettivo nazionale per l’attuazione dell’investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza sulle Case di Comunità  (CdC)che ha avuto il beneplacito della Corte dei Conti e il via libera della Conferenza Stato-Regioni è un documento tecnico, ma avrà ricadute molto concrete sul lavoro quotidiano dei medici di medicina generale.
La firma da parte di Sisac, Fimmg e Fmt ha chiuso la fase negoziale nazionale, ma ha aperto una nuova stagione: quella dell’applicazione regionale e aziendale. Ed è proprio qui che emergono differenze significative.
Per aiutare i Mmg a orientarsi, proponiamo una lettura discorsiva e operativa del testo, mettendo in luce i punti chiave e le divergenze tra Regioni.
1. Le 6 ore nelle CdC: quando scatta l’obbligo
Il punto più discusso dell’Acn riguarda l’obbligo di svolgere fino a 6 ore settimanali nelle Case di Comunità. Ma non è un obbligo generalizzato. Riguarda i Mmg a ciclo di scelta che, in base alle regole dell'Acn, devono ancora completare il proprio impegno professionale convenzionale.
Il testo è molto chiaro: "I medici […] svolgono fino a 6 ore settimanali nelle Case di Comunità" (Art. 2, comma 6).
In pratica, l’accordo introduce una sorta di "rete di sicurezza" per garantire la presenza dei Mmg nelle strutture Pnrr.
Le ore devono essere svolte dal lunedì al venerdì, tra le 8 e le 20, con una presenza minima continuativa di 3 ore. Questo significa che non si tratta di attività occasionali, ma di una presenza strutturata, pensata per rendere le Case di Comunità realmente operative.
Per i Mmg massimalisti le cose cambiano. L’obbligo delle 6 ore non riguarda tutti i medici indistintamente. Il testo della preintesa chiarisce che la misura si applica solo ai medici a ciclo di scelta che non completano l’impegno settimanale previsto dall’accordo. Questo significa che i massimalisti in determinati casi non sono tenuti a svolgere ore aggiuntive nelle Case di Comunità. L’obbligo diventa quindi una forma di compensazione organizzativa: serve a garantire la presenza dei Mmg nelle strutture Pnrr quando l’orario individuale non è completo. Una distinzione che ha un impatto concreto, perché evita un obbligo generalizzato e concentra l’impegno sui medici con carichi inferiori.
2. Come vengono assegnate le ore: il ruolo delle Aziende
Una parte importante dell’accordo riguarda chi decide cosa.
Le Aziende sanitarie hanno un ruolo centrale: devono calcolare il fabbisogno orario delle Case di Comunità, assegnare le ore prima al personale già in attività oraria e poi ripartire il residuo tra i medici a ciclo di scelta.
È un meccanismo che punta a garantire continuità, ma che richiederà un forte coordinamento con i Distretti e con i referenti delle Aft (Aggregazioni funzionali territoriali). Il testo prevede anche una certa flessibilità: i medici possono riorganizzarsi tra loro, purché venga garantita la copertura minima. In altre parole: l’obbligo c’è, ma l’organizzazione può essere condivisa.
3. Quanto viene pagata l’attività nelle Case di Comunità
Il compenso è definito a livello nazionale, senza margini di trattativa locale: "Compenso omnicomprensivo pari a 38,72 euro per ciascuna ora" (Art. 4).
Si tratta di una cifra unica, valida per tutto il territorio nazionale. Le Regioni possono intervenire solo per funzioni aggiuntive, non per modificare il compenso base.
4. Il nuovo ruolo del Mmg nelle Case di Comunità
Inserito un nuovo comma nell’articolo 1 dell’accordo 2026: "I medici del ruolo unico […] operano all’interno delle Case di Comunità secondo gli standard del Dm 77". È una frase breve, ma molto significativa. Significa che la presenza dei Mmg nelle Case di Comunità non è più un’opzione, ma un elemento strutturale del modello territoriale. Il Pnrr, insomma, entra nell’Acn e ne modifica l’architettura.
5. Le Regioni non si muovono tutte allo stesso modo
Ed è qui che la situazione si complica. Perché se il livello nazionale introduce un obbligo, alcune Regioni stanno scegliendo strade diverse.
Veneto: la volontarietà come principio. L’Air (Accordo integrativo regionale) del Veneto, firmato anche da Smi (Sindacato medici italiani), stabilisce che la presenza dei Mmg nelle Case di Comunità è volontaria, con possibilità di recesso con 60 giorni di preavviso. È una scelta politica e organizzativa molto diversa da quella nazionale. Il Veneto rivendica un modello più flessibile, che punta a coinvolgere i medici senza imporre obblighi.
Lombardia: modello misto. La Lombardia sta lavorando a un sistema che integra le Aft e le Case di Comunità, con una presenza Mmg più graduale e legata ai modelli organizzativi già esistenti.
Emilia-Romagna: continuità con il modello territoriale. Qui la presenza dei Mmg nelle strutture territoriali è già consolidata. L’Acn viene visto come un tassello che si integra in un sistema già maturo.
Lazio: attesa e cautela. Il Lazio è in fase di definizione del nuovo Air, con particolare attenzione ai carichi di lavoro e alla sostenibilità.
6. Cosa succede ora: i prossimi passaggi
La firma della preintesa non chiude la partita, anzi. Ora si apre la fase più delicata:
  • Le Regioni dovranno recepire e adattare il testo.
  • Le Aziende dovranno organizzare orari, sedi e turnazioni.
  • I sindacati torneranno ai tavoli locali per definire modalità applicative e integrazioni.
Per i Mmg, la domanda chiave è: come cambierà concretamente la mia settimana di lavoro? La risposta dipenderà molto dal territorio in cui operano.

Evd
A.S.