Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio ha annullato la Delibera della Giunta Regionale (Dgr) n. 1344 del 30 dicembre 2025 nella parte relativa alle cosiddette "prescrizioni suggerite". Il provvedimento della Regione imponeva ai Mmg e ai Pediatri di libera scelta (Pls) l'obbligo di "formalizzare" (ovvero trascrivere sul ricettario regionale) le prescrizioni diagnostiche o terapeutiche redatte su ricettario bianco dai medici delle strutture private accreditate non ancora abilitate alla ricetta dematerializzata (Dema).
La sentenza, accolta con favore da Fimmg Roma, stabilisce un principio cardine: la prescrizione medica è un atto clinico e personale, direttamente legato alla responsabilità del medico che ha in carico il paziente, e non può essere ridotta a un mero adempimento amministrativo imposto dall'esterno.
Le motivazioni della sentenza. Secondo i giudici amministrativi, il meccanismo introdotto dalla Regione Lazio annullava di fatto la libertà prescrittiva del medico di famiglia, costringendolo ad assumere la responsabilità legale e professionale di strategie terapeutiche decise da altri, senza la possibilità di esercitare una reale discrezionalità clinica.
La Regione aveva difeso la delibera presentandola come una misura puramente organizzativa per monitorare i percorsi di cura e governare le liste d'attesa. Il Tar ha però chiarito che le carenze tecnologiche o informatiche del sistema regionale - nello specifico, la mancata abilitazione delle strutture private accreditate al sistema Dema - non possono essere sanate scaricando l'onere burocratico e la responsabilità medico-legale sui medici di continuità assistenziale.
Cosa cambia concretamente dopo la sentenza. L'annullamento della delibera ha effetto immediato e ridefinisce i rapporti tra medici, strutture e amministrazione:
Per i Mmg e i Pls decade qualsiasi obbligo giuridico di "formalizzare" i suggerimenti prescrittivi provenienti da strutture private accreditate. Il meccanismo del "flag Dema" previsto dalla delibera è privo di base legale. Nessun atto prescrittivo può essere preteso senza una valutazione clinica autonoma.
Per i pazienti cessa il percorso burocratico che li costringeva a fare da spola tra la struttura accreditata e lo studio del medico di famiglia con una ricetta bianca da trascrivere.
La Regione Lazio dovrà individuare soluzioni informatiche e strutturali proprie per tracciare le prestazioni nei sistemi di monitoraggio, senza gravare sulla Medicina generale.
"Questa sentenza dimostra che il Mmg è un professionista, non uno sportello di validazione automatica delle decisioni altrui", si legge nella nota diffusa da Fimmg Roma. Il sindacato, pur riconoscendo la gravità dell'emergenza liste d'attesa, ribadisce che la sicurezza delle cure dipende dalla continuità assistenziale, che viene interrotta se il medico si trasforma in un 'passacarte". La sigla sindacale si dice pronta a collaborare con la Regione per individuare soluzioni strutturali e investimenti nelle infrastrutture digitali, a patto che venga rispettata l'autonomia clinica e deontologica della categoria.
Il commento della Fnomceo. Alla posizione della Fimmg si affianca il commento del Presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, che sottolinea la rilevanza della sentenza n. 11984 sul piano della legittimità professionale: "Il Tribunale Amministrativo del Lazio afferma un principio essenziale: la prescrizione medica non può essere ridotta a un adempimento burocratico. Ogni prescrizione impegna autonomia, responsabilità e valutazione clinica del medico. Le esigenze organizzative, anche quando legittime e finalizzate al governo delle liste d’attesa, non possono comprimere la libertà prescrittiva né trasformare il medico in mero esecutore di decisioni altrui".
Anelli evidenzia come i giudici abbiano riconosciuto il valore del Codice di Deontologia medica, inteso come vera e propria fonte normativa interna dotata di efficacia vincolante: "I Giudici amministrativi hanno fatto proprie le nostre ragioni e hanno ribadito in maniera inequivocabile che la prescrizione è un atto medico. Si crea altrimenti una dissociazione paradossale tra responsabilità e potere decisionale: il Mmg o il Pls resta responsabile dell’atto prescrittivo, ma la delibera gli sottrae la vera valutazione clinica. Questo è il punto più rilevante sul piano deontologico e della sicurezza delle cure".